Denominazione e finalità

È costituito un sodalizio con finalità culturali denominato: ISTITUTO STORICO DEL SANNIO TELESINO.
L’Associazione si richiama ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle sue Leggi. 

Possiede come emblema la seguente immagine:

L’Istituto si propone, attraverso l’attività volontaria e gratuita dei propri Soci, di creare e salvaguardare, con analisi storica, la dizione: “Sannio Telesino” per comprendere tutelare, sviluppare e diffondere la cultura specifica di questa area geografica.

  1. L’Istituto non ha fini politici né statutari né individuali, il lavoro di ricerca è finalizzato esclusivamente alla disponibilità a diffondere la Cultura;
  2. Quindi di favorirne ogni forma di ricerca sul territorio per esaltarne il patrimonio d’arte, storia, costume, archeologia, urbanistica e paesaggio.
  3. Quindi di promuovere attività di studio e di ricerca storica riguardanti in particolare il territorio della Valle Telesina geograficamente afferente all’area della Telesia sannita e romana, e della Storia in generale.
  4. di promuovere e di contribuire all’individuazione, alla raccolta, alla catalogazione e alla valorizzazione delle fonti archivistiche e documentali inerenti alla storia locale favorendone l’accesso, la comprensione critica e la consultazione, nelle forme più opportune, da parte dei cittadini;
  5. di pubblicare documentazione inedita quali manoscritti, documenti storici conservati in archivi pubblici e privati per permetterne la fruizione da parte della cittadinanza e degli studiosi; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; ogni altra attività utile per il conseguimento del fine associativo.
  6. di promuovere la digitalizzazione ed il riordino del patrimonio storico di enti locali ed ecclesiastici e di famiglie private ai fini della conservazione e della fruizione;
  7. di promuovere e gestire servizi culturali anche permanenti direttamente o in base a specifiche convenzioni con Istituzioni;
  8. di diffondere, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, ogni strumento di conoscenza che favorisca la riflessione critica ed analitica sulla memoria storica dei suoi abitanti;
  9. di avviare un rapporto con le scuole di ogni ordine e grado per la presentazione di corsi di storia locale rivolti ai cittadini più giovani;
  10. di organizzare conferenze, seminari, giornate di studi, corsi di aggiornamento rivolti alla popolazione adulta al fine di tutelare i beni culturali e gli interessi collettivi collegati;
  11. l’Istituto si dota di un sito Web dedicato.

Art. 1

La durata dell’Istituto è illimitata e non ha una ha sede fisica; al momento della sua fondazione e si riunisce in sedi diverse su invito. L’indirizzo provvisorio è via Botteghelle, 6 in Telese Terme.

 Art. 2

Esiste un solo organo dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci. Questa si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno nel mese di gennaio e luglio.

Art. 3

I Soci sono esclusivamente quelli fondatori che hanno prestato la loro opera per la costituzione dell’Associazione. L’immissione di nuovi Soci avviene ad un’unanimità e con votazione palese o a maggioranza motivata e su presentazione di almeno due Soci.

Art. 4

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese secondo le modalità prescritte dall’art. 21 del Codice civile. Le sedute di seconda convocazione debbono tenersi almeno un’ora dopo l’ora fissata per la prima convocazione. L’assemblea non può discutere oggetti non contemplati nell’ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei presenti non ne dichiari l’urgenza chiedendone la immediata trattazione. Alle sedute dell’Assemblea i Soci possono farsi rappresentare per delega conferita ad altro socio il quale non potrà essere latore di più di una delega. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alle sedute dell’Assemblea.

Art. 5

L’Assemblea dei Soci delibera in materia di accettazione di eredità, legati, lasciti e di manutenzione straordinaria di beni patrimoniali. Non esistono quote associative se non dopo deliberazione unanime dell’Assemblea.

Art. 6

L’Assemblea procede alla formulazione delle cariche che hanno valore per un anno. I consiglieri possono essere riconfermati nell’incarico anche per più anni successivi e decadono per dimissioni o per perdita della qualità di Socio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Art. 7

L’Assemblea elegge: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Tesoriere; d) il Segretario; e) uno o più Relatori di gruppi di lavoro costituiti per specifiche esigenze di studio, di ricerca e di organizzazione.

Art. 8

L’Assemblea appronta eventuali progetti di bilancio di previsione ed il conto consuntivo, indicando con chiarezza i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; qualora ve ne siano. Provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili ed esegue le disposizioni deliberate dall’Assemblea in materia di manutenzione straordinaria di detti beni comunque gestiti da apposita convenzione con il Comune Ospitante.

Art. 9

All’Assemblea dei Soci è demandata la programmazione delle attività sociali.

Art. 10

L’Assemblea non può dar corso ad attività per le quali non sia assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Art. 11

Delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Egli presiede l’Assemblea dei Soci, li convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente assicura agli iscritti l’accesso a tutti gli atti inerenti l’attività sociale, comprese le scritture contabili. In caso di serio impedimento del Presidente le funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Art. 13

Le funzioni dei Soci sono svolte a titolo gratuito.

Art. 14

La qualità di Socio si perde per dimissioni accettate dall’Assemblea.

Art. 15

È demandata all’Assemblea la nomina di eventuali Soci Onorari che devono riscuotere l’unanimità dei Soci. I Soci Onorari non possono ricoprire cariche sociali.

 Art. 16

L’Associazione trae i mezzi finanziari per l’attuazione dei programmi di attività dalle quote associative volontarie e libere dei Soci disponibili, dai contributi dei Soci sovventori e da ogni altro contributo straordinario di persone fisiche o giuridiche, di altre associazioni, enti e amministrazioni. Inoltre, per il perseguimento degli scopi statutari, organizza o partecipa ad attività e servizi volti all’autofinanziamento senza finalità di lucro.

Art. 17

Il patrimonio è costituito da eredità, legati e lasciti, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione per diretto acquisito.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’art. 21 del Codice civile. Il patrimonio posseduto dall’Associazione al momento dello scioglimento sarà attribuito a istituzioni culturali o a enti locali su determinazione dell’Assemblea la quale, se ritenuto necessario, procederà anche alla nomina di un liquidatore.

Il presente Statuto viene letto e approvato all’unanimità dai Soci fondatori.

Nella seduta di fondazione dell’Istituto, tenutasi sabato 12 ottobre 2019 presso la sede del Palazzo del Genio in Cerreto Sannita, l’Assemblea dei Soci, regolarmente costituitasi a norma di Statuto, elegge all’unanimità e per acclamazione il dott. Michele Selvaggio Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico Sannio Telesino.

                                                                                                 Cerreto Sannita (Bn), 12 ottobre 2019.